In questo articolo andiamo a vedere quali sono i principali riferimenti normativi sui DSA e a quali, come insegnanti, fare riferimento precisamente per programmare gli interventi durante il nostro iter scolastico dedicato a questo tipo di alunni.
Legge 517/77 art. 2 e 7
La Legge prevede ATTIVITÀ SCOLASTICHE INTEGRATIVE, organizzate per gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse, finalizzate a realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni (art. 2).
La programmazione educativa può comprendere periodiche attività scolastiche in sostituzione delle normali attività didattiche fino ad un massimo di 160 ore, secondo un programma di iniziative di integrazione e di sostegno elaborato dal Collegi dei Docenti (art. 7).
Legge-517-77-art-2-e-7.pdf (3723 download )
Legge 59/97 art. 21
La Legge precisa che l’autonomia didattica è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi generali del Sistema Nazionale d’istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere.
Essa si sostanzia NELLA SCELTA LIBERA E PROGRAMMATA DI METODOLOGIE, STRUMENTI, ORGANIZZAZIONE e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale.
Legge 59/97 art. 21.pdf (2349 download )
DPR 275/99
Il Decreto sancisce la natura e gli scopi dell’autonomia delle istituzioni scolastiche. L’art. 7 precisa che le istituzioni possono PROMUOVERE ACCORDI DI RETE o aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.
Viene prevista la VALORIZZAZIONE DELLA DIVERSITÀ e DELLE POTENZIALITÀ di ciascuno attraverso l’adozione di iniziative utili al raggiungimento del successo formativo nel rispetto del principio generale dell’integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo.
DPR275_1999.pdf (2314 download )
RIFERIMENTI NORMATIVI SUI DSA
Nota MIUR 4099/A/4 del 5.10.2004
La Nota delinea le caratteristiche del disturbo ed individua gli strumenti compensativi e dispensativi.
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Nota MIUR n. 26/A/4 del 5.10.2005
La Nota stabilisce che per l’utilizzo delle misure compensative e dispensative è sufficiente la diagnosi di uno specialista. Estende l’efficacia della nota 4099 a tutte le fasi del percorso scolastico, compresa la valutazione finale.
RIFERIMENTI NORMATIVI SUI DSA
Nota MIUR n. 1787 del 1.03.2005
La Nota fornisce indicazioni alle Commissioni d’esame sull’adozione, nel rispetto delle regole generali, di ogni iniziativa idonea a ridurre il più possibile le difficoltà degli studenti con DSA.
RIFERIMENTI NORMATIVI SUI DSA
Nota MIUR n. 4798 del 27.07.2005
La Nota richiama l’attenzione sulle modalità di programmazione degli interventi in favore della qualità dell’integrazione scolastica degli alunni disabili.
IL SUCCESSO DELL’INTEGRAZIONE rappresenta un aspetto caratterizzante dell’ordinaria programmazione didattica, oggetto di verifica e valutazione. È fondamentale, in quest’ottica, la COLLABORAZIONE TRA SCUOLA E FAMIGLIA.
Nota-MIUR-n.-4798-del-27.07.2005.pdf (2223 download )
CM n. 4674 del 10 Maggio 2007
La Circolare precisa che gli strumenti compensativi, per la loro funzione di ausilio, sono particolarmente suggeriti per la scuola primaria e nelle fasi di alfabetizzazione strumentale, mentre le misure dispensative possono avere un campo di applicazione molto più ampio e sono indicate per gli studenti di scuola secondaria.
Non è possibile dispensare gli alunni dalle prove scritte di lingue diverse da quella materna, ma PUÒ ESSERE ASSEGNATO PIÙ TEMPO e si può procedere in VALUTAZIONI PIÙ ATTENTE AI CONTENUTI CHE ALLA FORMA.
CM-n.-4674-del-10-Maggio-2007.pdf (3525 download )
RIFERIMENTI NORMATIVI SUI DSA
Nota MIUR n. 5744 del 28.05.2009
Nella Nota vengono riepilogate le disposizioni, già emanate nei precedenti anni scolastici, per lo svolgimento degli esami conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione da parte degli alunni con disturbi specifici di apprendimento.
Nota MIUR n. 5744 del 28.05.2009.pdf (2190 download )
RIFERIMENTI NORMATIVI SUI DSA
DPR 122/09
La valutazione e la verifica degli apprendimenti dei DSA devono tenere conto delle caratteristiche specifiche di tali alunni.
NEL DIPLOMA FINALE, rilasciato al termine degli esami, NON VIENE FATTA MENZIONE DELLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E DELLA DIFFERENZIAZIONE DELLE PROVE (art.10).
dpr122_2009.pdf (2483 download )
RIFERIMENTI NORMATIVI SUI DSA
Legge 170/10
La Legge riconosce i DSA e regola le disposizioni volte a garantire a tali studenti il diritto all’istruzione.
Gli alunni con diagnosi potranno usufruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi, di flessibilità didattica e sono previste specifiche modalità di verifica/valutazione degli apprendimenti adeguati alle necessità formative degli studenti con DSA.
legge170_10.pdf (3198 download )
DM 5669/11
Nel Decreto sono state definite le disposizioni attuative della L.170/10 e fornite in allegato le Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento.
prot5669_11.pdf (2870 download )
ESAMI DI STATO DSA
Gli studenti con DSA AFFRONTANO LE STESSE PROVE d’esame previste per tutti gli altri studenti. Hanno però la possibilità di usufruire di STRUMENTI COMPENSATIVI E DISPENSATIVI, come tempi più lunghi e/o strumenti informatici, in relazione alle specifiche difficoltà dell’alunno e a condizione che tali strumenti si pongano in continuità con le modalità di insegnamento/apprendimento messe in atto nel corso dell’attività didattica.
Le commissioni adotteranno CRITERI VALUTATIVI ATTENTI SOPRATTUTTO AI CONTENUTI PIUTTOSTO CHE ALLA FORMA, sia nelle prove scritte previste per gli esami di Stato, sia in fase di colloquio. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità con cui è stata svolta la prova.
RIFERIMENTI NORMATIVI SUI DSA
PROVE INVALSI DSA
Per lo svolgimento delle prove INVALSI, gli allievi con DSA possono utilizzare STRUMENTI COMPENSATIVI E DISPENSATIVI senza che gli stessi vadano ad alterare lo svolgimento delle prove per il resto della classe. È possibile PREVEDERE UN TEMPO AGGIUNTIVO (fino al massimo di 30 minuti per ciascuna prova), FARE RICHIESTA DELLE PROVE IN FORMATO ELETTRONICO O AUDIO.
Il Dirigente Scolastico, se lo ritiene opportuno, può consentire che le prove vengano effettuate in un locale diverso dall’aula, che venga previsto un tempo aggiuntivo, che un insegnante legga ad alta voce le prove oppure può decidere di dispensare lo studente dallo svolgimento delle prove. Qualora si trattasse di una classe campione, si deve AVVISARE L’OSSERVATORE ESTERNO della presenza di un alunno con DSA affinché possa prendere nota del codice (codice 4).
RISORSE PER TE: DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO: ERRORI DA EVITARE.
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