LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI.
Bisogna tenere presente che per garantire il diritto allo studio, all’educazione e all’integrazione degli alunni diversamente abili sono previste particolari procedure e tutele, regolate dalla normativa, che interessano tutto il percorso scolastico e che entrano anche nel campo specifico della valutazione.
È bene chiarire che gli alunni disabili sono solo quelli che hanno una certificazione ottenuta in base alla legge 104/92. Rimangono quindi esclusi da tali interventi tutti gli alunni con difficoltà di apprendimento che non sono in possesso di tale certificazione e che rientrano nei percorsi scolastici regolari.
Il 1° comma dell’art. 9 del DPR del 22/06/09 dice:
“La valutazione degli alunni disabili …è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del PEI previsto dall’art. 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei precedenti articoli”.
La valutazione educativo-didattica degli alunni, di esclusiva competenza del personale docente, avviene sulla base del P.E.I. che non è l’oggetto bensì lo strumento di progettazione degli interventi.
Tutti i Docenti della classe, non solo l’insegnante di sostegno, concorrono al successo del percorso scolastico dell’alunno diversamente abile, quindi tutti i docenti sono corresponsabili del momento valutativo.
Il P.E.I. può essere redatto in conformità agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o, comunque, ad essi globalmente riconducibili, ma può anche definire percorsi con obiettivi didattici e formativi differenziati. Nell’uno e nell’altro caso la valutazione rappresenta una fase ineludibile proprio per il carattere formativo ed educativo che essa acquisisce nei confronti dell’allievo.
Di norma, per gli alunni con minorazioni fisiche e/o sensoriali non si procede a valutazione differenziata, ma si definisce elusivamente l’uso di particolari strumenti didattici che consentano l’apprendimento e la verifica.
LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI.
DIFFERENZA TRA OBIETTIVI MINIMI E OBIETTIVI DIFFERENZIATI
Chiarimenti sulla Programmazione Semplificata e/o Ridotta (Obiettivi Minimi) e Programmazione Differenziata (Obiettivi Differenziati, non riconducibili ai programmi della classe).
I percorsi sono due:
1) Programmazione Semplificata e/o Ridotta , riconducibile ai programmi ministeriali (gli obiettivi didattici sono minimi e quindi ridotti, ma sempre riconducibili a quelli della classe)
2) Programmazione Differenziata, NON riconducibile ai programmi ministeriali per quella precisa classe in cui è inserito l’alunno disabile (ma si possono comunque perseguire obiettivi educativi comuni alla classe utilizzando percorsi diversi ma con lo stesso fine educativo).
Primo percorso: Programmazione Semplificata e/o Ridotta
Programmazione riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali, o comunque ad essi globalmente corrispondenti (art. 15 comma 3 dell’O.M. n.90 del 21/5/2001).
Per gli studenti che seguono obiettivi riconducibili ai programmi ministeriali è possibile prevedere:
1. un programma minimo, con la ricerca dei contenuti essenziali delle discipline (modalità usata nei programmi delle scuole secondarie di primo grado);
2. un programma equipollente con la riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti, ricercando la medesima valenza formativa (art. 318 del D.L.vo 297/1994).
Sia per le verifiche che vengono effettuate durante l’anno scolastico, sia per le prove che vengono effettuate in sede d’esame, possono essere predisposte prove equipollenti, che verifichino il livello di preparazione culturale e professionale idoneo per il rilascio del diploma di qualifica o della maturità.
LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI.
La differenza tra programma minimo e programma equipollente è particolarmente importante negli istituti superiori perché determina il conseguimento del titolo con valore legale.
Le prove equipollenti possono consistere in:
1. MEZZI DIVERSI: le prove possono essere ad esempio svolte con l’ausilio di apparecchiature informatiche (vedi DSA).
2. MODALITA’ DIVERSE: il Consiglio di Classe può predisporre prove utilizzando modalità diverse (es. Prove strutturate: risposta multipla, Vero/Falso, ecc.).
3. CONTENUTI DIFFERENTI DA QUELLI PROPOSTI DAL MINISTERO: il Consiglio di Classe, entro il 15 Maggio, predispone una prova studiata ad hoc o trasformare le prove del Ministero in sede d’esame (la mattina stessa).
(Commi 7 e 8 dell’art. 15 O.M. n. 90 del 21/5/ 2001, D.M. 26/8/81, art. 16 L. 104/92 , parere del Consiglio di Stato n. 348/91).
4. TEMPI PIÙ LUNGHI nelle prove scritte (comma 9 art. 15 dell’O.M. 90, comma 3 dell’art. 318 del D.L.vo n. 297/94).
Gli assistenti all’autonomia e comunicazione possono essere presenti durante lo svolgimento solo come facilitatori della comunicazione (D.M. 25 maggio 95, n.170).
Durante lo svolgimento delle prove d’esame nella classe terza della SSI l’insegnante di sostegno fa parte della Commissione.
Nella classe quinta della SSII la presenza dello stesso è subordinata alla nomina del Presidente della Commissione qualora sia determinante per lo svolgimento della prova stessa. Si ritiene in ogni caso più che opportuna la presenza del sostegno.
Gli alunni partecipano a pieno titolo agli esami di qualifica e di stato e acquisiscono il titolo di Studio.
LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI.
Secondo percorso: Programmazione Differenziata
Programmazione differenziata in vista di obiettivi didattici formativi non riconducibile ai programmi ministeriali.
Per gli alunni che frequentano istituti superiori è necessario il consenso della famiglia(art. 15, comma 5, O.M. n. 90 del 21/5/01), in quanto una programmazione differenziata non porta al conseguimento del titolo con valore legale.
Per gli alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado è bene informare la famiglia, ma il titolo che si consegue ha lo stesso valore legale del titolo conseguito dagli altri alunni.
Il Consiglio di Classe degli istituti superiori deve dare immediata comunicazione scritta alla famiglia, fissando un termine per manifestare un formale assenso. In caso di mancata risposta, si intende accettata dalla famiglia la valutazione differenziata. In caso di diniego scritto, l’alunno deve seguire la programmazione di classe.
La programmazione differenziata consiste in un piano di lavoro personalizzato per l’alunno, stilato da ogni docente del C.d.C. per ogni singola materia, sulla base del P.E.I. Gli alunni vengono valutati con voti che sono relativi unicamente al P.E.I. Tali voti hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi.
Per gli alunni che seguono un Piano Educativo Individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l’indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali (comma 6 art. 15 O.M. 90 del 21/5/2001).
Possono partecipare agli esami di qualifica e di stato, svolgendo prove differenziate omogenee al percorso svolto, finalizzate al conseguimento di un attestato delle competenze acquisite utilizzabile come “credito formativo” per la frequenza di corsi professionali (art. 312 e seguenti del D. L.vo n. 297/94). LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI.
Gli alunni di terza classe degli istituti professionali possono frequentare lezioni ed attività della classe successiva sulla base di un progetto che può prevedere anche percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, con la conseguente acquisizione del credito formativo. (art. 15, comma 4, O.M. n. 90 del 21/5/01). LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
Tali percorsi, successivi alla classe terza, possono essere programmati senza il possesso del diploma di qualifica.
Conclusioni e considerazioni
Poiché al centro dell’attività scolastica rimane sempre e comunque l’alunno e il suo progetto di vita, per una sua più adeguata maturazione si può collegialmente decidere di dedicare maggior tempo-scuola alle materie caratterizzanti il suo percorso di studi. È altresì possibile prevedere gli obiettivi minimi fino alla qualifica e proseguire nell’ultimo biennio con la programmazione differenziata.
Ciò si rende utile quando non sussistono i presupposti di apprendimento riconducibili globalmente ai programmi ministeriali e risulta importante che l’alunno maturi maggiormente le competenze acquisite, consolidi la stima nelle proprie capacità, sviluppi la sua crescita personale ed accresca una maggiore socializzazione.
È altresì possibile prevedere un percorso differenziato nei primi anni di scuola e successivamente, ove il Consiglio di Classe riscontri che l’alunno abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o globalmente corrispondenti, passare ad un percorso con obiettivi minimi, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell’anno o degli anni precedenti (comma 4 art. 15 dell’O.M. 90 del 21/5/2001). LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI.
Pertanto, se ci fossero le condizioni, è possibile cambiare, nel percorso scolastico, la programmazione da differenziata in obiettivi minimi e viceversa.
RISORSE CONSIGLIATE PER TE CARATTERISTICHE DELLA VALUTAZIONE FORMATIVA E SOMMATIVA.
Se hai voglia di confrontarti con me contattami pure sulla mia pagina Facebook: DIDATTICA PERSUASIVA.
Buon lavoro.