Al personale docente, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:
SANZIONI AL PERSONALE DOCENTE
L’avvertimento scritto:
consiste nel richiamo all’osservanza dei propri doveri;
a) la censura:
consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata viene inflitta: per mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio;
SANZIONI AL PERSONALE DOCENTE
b) la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio:
consiste nel divieto di esercitare la funzione docente, con la perdita del trattamento economico ordinario.
c) La sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese comporta il ritardo di un anno nell’attribuzione dell’aumento periodico dello stipendio viene inflitta:
-) per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio;
-) per violazione del segreto d’ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità;
-) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza.
La sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio da oltre un mese a sei mesi viene inflitta:
-) nei casi previsti sub b) qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;
-) per uso dell’impiego ai fini di interesse personale;
-) per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola e per concorso negli stessi atti;
-) per abuso di autorità.
SANZIONI AL PERSONALE DOCENTE
La sanzione della sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio per un periodo di sei mesi e l’utilizzazione, dopo che sia trascorso il tempo di sospensione, nello svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o a quella direttiva connessa al rapporto educativo viene inflitta:
-) per il compimento di uno o più atti di particolare gravità integranti reati puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, per i quali sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ovvero sentenza di condanna nel giudizio di primo grado confermata in grado di appello, e in ogni altro caso in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici o della sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori.
In ogni caso gli atti per i quali è inflitta la sanzione devono essere non conformi ai doveri specifici inerenti alla funzione e denotare l’incompatibilità del soggetto a svolgere i compiti del proprio ufficio nell’esplicazione del rapporto educativo.
SANZIONI AL PERSONALE DOCENTE
N.B.: La sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio da oltre un mese se non superiore a tre mesi, comporta il ritardo di due anni nell’aumento periodico dello stipendio – a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione inflitta – ed è elevato a tre anni se la sospensione è superiore a tre mesi.
Per un biennio dalla data in cui è irrogata la sospensione da uno a tre mesi o per un triennio, se la sospensione è superiore a tre mesi, il personale docente:
- non può ottenere il passaggio anticipato a classi superiori di stipendio;
- non può altre sì partecipare a concorsi per l’accesso a carriera superiore, ai quali va ammesso con riserva se è pendente ricorso avverso il provvedimento che ha inflitto la
Il tempo di sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio è detratto dal computo dell’anzianità di carriera.
Il servizio prestato nell’anno non viene valutato ai fini della progressione economica e dell’anzianità richiesta per l’ammissione ai concorsi direttivo e ispettivo nei confronti del personale che abbia riportato in quell’anno una sanzione disciplinare superiore alla censura, salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata.
Nel periodo di sospensione dall’ufficio è concesso un assegno alimentare in misura pari alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia. La concessione dell’assegno alimentare va disposta dalla stessa autorità competente ad infliggere la sanzione.
SANZIONI AL PERSONALE DOCENTE
La destituzione consiste nella cessazione dal rapporto d’impiego viene inflitta:
-) per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione;
-) per attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie;
-) per illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di somme amministrate o tenute in deposito, o per concorso negli stessi fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della medesima scuola o ufficio, sui quali, in relazione alla funzione, si abbiano compiti di vigilanza;
-) per gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime commessi pubblicamente nell’esercizio delle funzioni, o per concorso negli stessi;
-) per richieste o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di servizio;
-) per gravi abusi di autorità.
SANZIONI AL PERSONALE DOCENTE
Dispensa dal servizio
Il personale è dispensato dal servizio per inidoneità fisica o incapacità o persistente insufficiente rendimento. (Nelle more dell’attuazione dell’art. 74, comma 4, DLvo 150/09, continua ad applicarsi l’art. 512 del DLvo 297/1994).
Recidiva
In caso di recidiva in una infrazione disciplinare della stessa specie di quella per cui sia stata inflitta la sanzione dell’avvertimento o della censura, va inflitta rispettivamente la sanzione immediatamente più grave di quella prevista per l’infrazione commessa.
In caso di recidiva in una infrazione della stessa specie di quella per la quale sia stata inflitta la sanzione di cui alla lettera b), alla lettera c) o alla lettera d) va inflitta, rispettivamente, la sanzione prevista per la infrazione commessa nella misura massima; nel caso in cui tale misura massima sia stata già irrogata, la sanzione prevista per l’infrazione commessa può essere aumentata sino a un terzo.
Riabilitazione
Trascorsi due anni dalla data dell’atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare, il dipendente che, a giudizio del comitato per la valutazione del servizio, abbia mantenuto condotta meritevole, può chiedere che siano resi nulli gli effetti della sanzione, esclusa ogni efficacia retroattiva.
Tale termine è fissato in cinque anni per il personale che ha riportato la sanzione di cui alla lettera d).
SANZIONI AL PERSONALE DOCENTE
Fonte: Sanzioni art. 492-501 e 512, DLvo 297/94
RISORSE CONSIGLIATE PER TE: QUALI SONO GLI ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA.