RESPONSABILITÀ PENALI PER IL BULLO
Analogamente a quanto avviene per il bullismo tradizionale, anche per il cyberbullismo si pone il problema della tutela giuridica della vittima e quello della configurabilità di una responsabilità penale del minore che ne sia autore.
RESPONSABILITÀ PENALI PER IL BULLO
In ambito Penale:
Il cyberbullismo, al pari di bullismo e mobbing, utilizza schemi delittuosi pensati e codificati per altre finalità. Il cyberbullismo, che di per sé non costituisce fattispecie di reato alcuna, può degenerare in azioni penalmente rilevanti quali la molestia, la violenza privata, lo stalking, l’induzione al suicidio, l’omicidio etc. e, pur mancando leggi specifiche, diverse norme di legge nel codice civile, penale e nella Costituzione puniscono i comportamenti dei bulli e dei cyberbulli.
RESPONSABILITÀ PENALI PER IL BULLO
Violazione di Principi della Costituzione:
I comportamenti legati al bullismo violano alcuni principi fondamentali della Costituzione italiana che assegna allo Stato il compito di promuovere e favorire il pieno sviluppo della persona umana, in particolare in forza dei principi indicati nell’articolo 3: uguaglianza formale e sostanziale; nell’art. 32: tutela della salute; art. 34: diritto all’istruzione.
RESPONSABILITÀ PENALI PER IL BULLO
Violazioni della legge penale (illecito penale).
I reati che possono configurare il reato di bullismo sono molteplici, a seconda di come si esprime il comportamento. Ad esempio:
• Percosse (art. 581 del codice penale),
• Lesioni (art. 582 del c.p.),
• Danneggiamento alle cose (art. 635 del c.p.),
• Diffamazione (art. 595 del c.p.),
• Molestia o Disturbo alle persone (art. 660 del c.p.),
• Minaccia (art. 612 c.p.),
• Atti persecutori – Stalking (art. 612 bis del c.p.)
• Sostituzione di persona (art. 494 del c.p.).
• Istigazione a delinquere Art. 414 c.p.
• Pubblicazioni e spettacoli osceni art. 528 c.p. 11
• Pornografia minorile Art. 600 ter c.p.
• Violenza privata Art. 610 c.p.
• Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico Art. 615 ter c.p.
• Furto Art. 624 c.p.
• Estorsione Art. 629 c.p.
• Trattamento illecito dei dati Art. 167 D. Lgs 196/2003 .
Per attivare i rimedi previsti dalla legge penale (ad es. per lesioni gravi, minaccia grave, molestie) è necessario sporgere denuncia ad un organo di polizia o all’autorità giudiziaria (questura, carabinieri ecc.).
In altri casi la denuncia deve contenere anche la richiesta di procedere penalmente contro l’autore del reato (querela). Il processo penale può concludersi con una condanna che può arrivare alla reclusione del colpevole, o al pagamento di una pena pecuniaria o altre sanzioni; in certi casi si ordina al colpevole di compiere determinate attività socialmente utili.
RESPONSABILITÀ PENALI PER IL BULLO
Riguardo all’imputabilità del minore bullo va fatta una distinzione: Minore di 14 anni , Minore tra 14 anni e 18 anni Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Se viene però riconosciuto come “socialmente pericoloso” possono essere previste misure di sicurezza.
Se non viene disposta la misura di sicurezza detentiva, il minore non imputabile può essere sottoposto alla libertà vigilata, misura rieducativa dell’affidamento al servizio sociale minorile oppure del collocamento in una casa di rieducazione o in un istituto medico-psico-pedagogico (art. 26 e segg. della Legge sul Tribunale per Minorenni).
Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.
RESPONSABILITÀ PENALI PER IL BULLO
Responsabilità penale degli insegnanti nel reato di bullismo compiuto a scuola:
L’insegnante (di una Scuola statale o paritaria), nello svolgimento della sua attività professionale, è equiparato al pubblico ufficiale, previsto dall’art. 357 del codice penale.
L’insegnante può essere punito penalmente con un multa, “quando omette o ritarda di denunciare all’Autorità Giudiziaria o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni “ (art. 361 del c.p.) .
L’ Art.28 della Costituzione Italiana recita che
“I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici ”.
Spero questo articolo possa esserti stato d’aiuto.
RISORSE CONSIGLIATE PER TE: BULLISMO: VIOLAZIONE DELLE NORME DI DIRITTO CIVILE (ILLECITO CIVILE).
Se hai voglia di confrontarti con me contattami pure sulla mia pagina Facebook: