La differenza tra la diagnosi dello specialista (anche privato e non solo della struttura pubblica) e la certificazione della commissione sanitaria, creata dalla Legge n.104/1992, è che la seconda certifica un handicap, quindi inserisce le persone all’interno di tale definizione.
In realtà quella della 104 è una certificazione medica che dà origine ad una diagnosi funzionale . L’handicap viene determinato in relazione ad alcuni ambiti (sensoriale, fisico, psicofisico) e li categorizza in un contesto di disabilità perché certifica, attraverso procedure diagnostiche, un danno in uno di questi tre ambiti: sensoriale, fisico, mentale intellettivo.
Nel l’art.3 della Legge 104 si legge:
“E’ persona handicappata chi presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione .”
Il disabile, in seguito a quanto detto e se esiste un danno più o meno permanente, può ottenere alcuni benefici in vari ambiti:
Sanitari (es. sedia a rotelle se è un danno fisico, cure e riabilitazione).
Civili (invalidità che dà titoli di preferenza nei concorsi, es. i non vedenti).
Scolastici (insegnante di sostegno e realizzazione di percorsi differenti con l’uso di ogni tecnologia o strumento funzionale all’apprendimento).
Economici (indennità di accompagnamento).
È un’intera equipe che redige la Diagnosi Funzionale con il nuovo ICD-10 (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute), perché deve appunto certificare il danno e le sue conseguenze nella vita della persona e concederle i benefici relativi.
Per Certificazione si intende quindi un documento, con valore legale, che attesta il diritto dell’interessato ad avvalersi delle misure previste da precise disposizioni di legge (L.104/92 e L.170/2010) le cui procedure di rilascio ed i conseguenti diritti che ne derivano sono disciplinati dalle suddette leggi e dalla normativa di riferimento.
Per Diagnosi invece si intende un giudizio clinico, attestante la presenza di una patologia o di un disturbo, che può essere rilasciato da un medico, da uno psicologo o comunque da uno specialista iscritto negli albi delle professioni sanitarie
Pertanto, le strutture pubbliche (e quelle accreditate nel caso della L.170/2010) rilasciano Certificazioni per alunni con disabilità e con DSA. Per disturbi ed altre patologie non certificabili (disturbi del linguaggio, ritardo maturativo, ecc.), ma che hanno un fondamento clinico, si parla di Diagnosi .
La Diagnosi di DSA (forse è il termine “diagnosi” che mette fuori strada perché ricorda la legge 104) è solo uno strumento che raccoglie alcune indagini (secondo il protocollo della Consensus Conference del neuropsichiatra, dell’oculista, dell’otorino, del neurologo) che devono escludere il danno e non far rientrare il disturbo specifico dell’apprendimento nella Legge 104.
Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di Classe motiverà opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare contenzioso.
Maria Luisa Garenna
Fonte: differenza-tra-diagnosi-e-certificazione.pdf (1031 download ) .
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Buon lavoro! 🙂