NORMATIVA SCOLASTICA PER IL BULLISMO E CYBERBULLISMO
I reati di bullismo e di cyberbullismo, ad oggi, non sono disciplinati penalmente ma i comportamenti legati ad essi violano i principi fondamentali della Costituzione italiana e possono essere ricompresi in varie categorie di reati. In particolare, i comportamenti legati al bullismo sono stati trattati nelle seguenti normative specifiche:
NORMATIVA SCOLASTICA PER IL BULLISMO E CYBERBULLISMO
“Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo”, contenenti un testo elaborato con il contributo di circa 30 Enti e Associazioni aderenti all’Advisory Board del SIC (Safer Internet Centre) e coordinato dal MIUR ;
ha fornito le indicazioni operative per l’attuazione delle linee di orientamento, affidando nuovi ruoli e compiti ai Centri Territoriali di Supporto (CTS) ;
“Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
“Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
NORMATIVA SCOLASTICA PER IL BULLISMO E CYBERBULLISMO
Direttiva MIUR n.1455/06: “Indicazioni ed Orientamento sulla Partecipazione studentesca”;
“Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di “telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”.
In base alla Direttiva, tutte le componenti scolastiche (….) devono aprire una fase di riflessione sulle problematiche che sono oggetto della direttiva stessa, fino a promuovere le iniziative utili tra le quali si sollecita un intervento deciso sull’utilizzo di cellulari e altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche che va fortemente vietato anche mediante al ricorso a sanzioni disciplinari;
NORMATIVA SCOLASTICA PER IL BULLISMO E CYBERBULLISMO
“Linee di indirizzo generale ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”.
La direttiva, oltre ad affidare ai Dirigenti scolastici, ai docenti, al personale ATA e ai genitori la responsabilità di trovare spazi per affrontare il tema del bullismo e della violenza attraverso un’efficace collaborazione nell’azione educativa volta a sviluppare negli studenti valori e comportamenti positivi e coerenti con le finalità educative dell’istituzione scolastica, si sofferma nella previsione di iniziative di carattere preventivo, (…..) non dimenticando la fondamentale funzione delle sanzioni disciplinari;
DPR 249/98 e DPR 235/2007 Statuto delle studentesse e degli studenti.
Anche lo Statuto affronta il problema pur non riferendosi direttamente al fenomeno del cyberbullismo. Di rilievo è il riferimento alla normativa riguardante la fase disciplinare (….), con la previsione di un regolamento scolastico che specifichi illeciti e sanzioni, di una procedura di contestazione che preveda la difesa e con la personalizzazione della responsabilità, ma con l’espresso superamento del modello sanzionatorio repressivo e l’apertura ad un modello ispirato al principio educativo.
Norme sulla Responsabilità Civile, dispositivo dell ’art. 2043 C.C.”
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto , obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno [2058] ”;
Art. 2047 CC “In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere , il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto [2048] .
Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l’autore del danno a un’equa indennità [843 2, 924,925, 1038 , 1053 , 1328 , 2045]”;
Art. 2048 C .C. “Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi.
La stessa disposizione si applica all’affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto [1900, 2047 1, 2054]”.
NORMATIVA SCOLASTICA PER IL BULLISMO E CYBERBULLISMO
Spero questo articolo possa esserti stato d’aiuto.
RISORSE CONSIGLIATE PER TE: BULLISMO: VIOLAZIONE DELLE NORME DI DIRITTO CIVILE (ILLECITO CIVILE).
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