LEGGE SUL BULLISMO
In questo articolo una sintesi complessiva e accurata dei principali riferimenti normativi sul Bullismo e Cyberbullismo; cliccando sui titoli dei singoli articoli troverete i differenti approfondimenti delle specifiche aree trattate. Buona lettura.
LEGGE SUL BULLISMO
1. PIANO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEL BULLISMO.
Legge 29 maggio 2017, n.71, che ha definito il Cyberbullismo:
“qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo” .
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2. NORMATIVA SCOLASTICA PER IL BULLISMO E CYBERBULLISMO.
I reati di bullismo e di cyberbullismo, ad oggi, non sono disciplinati penalmente ma i comportamenti legati ad essi violano i principi fondamentali della Costituzione italiana e possono essere ricompresi in varie categorie di reati. In particolare, i comportamenti legati al bullismo sono stati trattati nelle seguenti normative specifiche.
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3. BULLISMO: COSA DICE LA NORMATIVA VIGENTE.
L’immaturità e l’imputabilità dei minorenni.
Nel nostro sistema ordinamentale il minore di quattordici anni non è imputabile (art. 97 c.p.) e quindi non può essere chiamato a rispondere, con l’applicazione delle normali norme di natura sostanziale e processuale, di fatti da lui commessi che costituiscano eventuali ipotesi di reato.
Sostanzialmente si ritiene che la presunta immaturità derivante dalla giovane età del soggetto costituisca un fattore di esonero dalla responsabilità penale per la consumazione di condotte devianti.
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4. BULLISMO: RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI SCOLASTICI.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO:
• individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;
• coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell’area dell’informatica, partendo dall’utilizzo sicuro di Internet a scuola;
• prevede all’interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e non docente;
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5. BULLISMO: RESPONSABILITÀ PENALI PER IL BULLO.
Analogamente a quanto avviene per il bullismo tradizionale, anche per il cyberbullismo si pone il problema della tutela giuridica della vittima e quello della configurabilità di una responsabilità penale del minore che ne sia autore.
6. BULLISMO: VIOLAZIONE DELLE NORME DI DIRITTO CIVILE (ILLECITO CIVILE).
Le attività di Bullismo configurano una violazione della norme di Diritto Penali e Civile (illecito civile), in questo breve articolo si vedranno in dettaglio queste ultime con i principali riferimenti normativi e giuridici:
Il riferimento giuridico dell’illecito civile è l’ art. 2043 c.c.:
“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno ”.
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RISORSE CONSIGLIATE PER TE QUALI DIFFERENZE TRA BULLISMO E CYBERBULLISMO
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Buon lavoro.