In questo breve articolo andiamo a vedere gli articoli più significativi relativi l’incompatibilità del ruolo docente e a descrivere i nuovi illeciti disciplinari che li riguardano.
FUNZIONE DOCENTE E INCOMPATIBILITÀ
Art. 508 DLvo 297/94
Incompatibilità.
1. Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto.
2. Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altre sì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.
3. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il direttore didattico o il preside possono vietare l’assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto.
4. Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale.
5. Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto.
6. Al personale ispettivo e direttivo è fatto divieto di impartire lezioni private.
7. L’ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico.
8. Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico è tenuto a darne immediata notizia all’amministrazione.
9. L’assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall’impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in vigore.
10. Il personale di cui al presente titolo non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l’autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.
11. Il divieto, di cui al comma 10, non si applica nei casi si società cooperative.
12. Il personale che contravvenga ai divieti posti nel comma 10 viene diffidato dal direttore generale o capo del servizio centrale competente ovvero dal provveditore agli studi a cessare dalla situazione di incompatibilità.
13. L’ottemperanza alla diffida non preclude l’azione disciplinare.
14. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l’incompatibilità sia cessata, viene disposta la decadenza con provvedimento del direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali; con provvedimento del provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, per il personale docente della scuola materna, elementare e media e, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.
15. Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l’esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio.
16. Avverso il diniego di autorizzazione è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva.
FUNZIONE DOCENTE E INCOMPATIBILITÀ
Sospensione cautelare
In base alle indicazioni ricavabili dall’art. 53-ter, comma 1, del DLvo 165/01, si deve ritenere non consentito il ricorso alla sospensione dal servizio o ad altre misure cautelari prima e a prescindere dall’attivazione di un procedimento disciplinare o dalla pendenza di un procedimento penale a carico del docente.
FUNZIONE DOCENTE E INCOMPATIBILITÀ
Presupposti
- gravità dell’infrazione commessa, tale da giustificare astrattamente e con valutazione ex ante il licenziamento del dipendente;
- contestuale pendenza di un procedimento penale;
- particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al dipendente;
- non sufficienza degli esiti dell’istruttoria disciplinare a motivare l’irrogazione della sanzione.
Esigenze cautelari
- le esigenze cautelari connesse con un procedimento penale in corso e/o con un procedimento disciplinare attivato oppure di imminente attivazione;
- il rilievo dell’interesse pubblico garantito attraverso il provvedimento di sospensione. Si tratta di valutare, pur con l’incertezza circa l’esito dell’accertamento penale o della vicenda, in relazione al tipo di reato e al tipo di soggetto passivo (ad esempio, la violenza sessuale nei confronti di alunni), il grave pregiudizio e turbamento provocato (per gli alunni), nonché i riflessi negativi che la permanenza del docente in servizio può causare alla serenità dell’ambiente scolastico.
FUNZIONE DOCENTE E INCOMPATIBILITÀ
Organo competente: Direttore generale dell’U.S.R.
Il Dirigente scolastico in casi di particolare urgenza, con provvedimento provvisorio motivato, trasmesso tempestivamente al Direttore generale dell’USR per la convalida o la revoca da effettuarsi entro 10 gg. dall’adozione del medesimo provvedimento. In caso di revoca o mancata convalida, la sospensione cautelare diviene inefficace e il dipendente è immediatamente reintegrato in servizio con il riconoscimento dell’intero trattamento economico spettante, e fatte salve le azioni di tutela dei diritti eventualmente lesi.
Motivazione del provvedimento d’urgenza
- gravità dell’infrazione commessa;
- ragioni di particolare urgenza che giustificano la sospensione cautelare;
- natura provvisoria della sospensione cautelare;
- termine entro cui deve essere convalidata dal Direttore generale dell’USR.
FUNZIONE DOCENTE E INCOMPATIBILITÀ
Durata
E’ commisurata alla permanenza delle ragioni che l’hanno resa necessaria. Tuttavia, quando sia stata adottata a causa del procedimento penale, non può comunque superare il termine massimo di 5 anni previsto dall’articolo 9, Legge 19/1990 (Circolare, pag. 22).
Nuovi illeciti disciplinari
- rifiuto di collaborare al procedimento disciplinare senza giustificato motivo (art. 55-bis, comma 7, DLvo 165/01) sanzione: sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, in proporzione alla gravità dell’illecito contestato, fino ad un massimo di 15 giorni
- violazione di obblighi legati alla prestazione lavorativa – stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti o provvedimenti dell’amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento alla quale consegua la condanna della P.A. al risarcimento del danno (art.55-sexies, co. 1, DLvo 165/01)
sanzione: ove già non ricorrano i presupposti per l’applicazione di un’altra sanzione disciplinare, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 3 giorni a 3 mesi, in proporzione all’entità del risarcimento.
- comportamento che cagioni grave danno al normale funzionamento dell’ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale accerta dall’Amm.ne, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle AA.PP. (art. 55-sexies, co. 2, del DLvo 165/01)
FUNZIONE DOCENTE E INCOMPATIBILITÀ
sanzione: collocamento in disponibilità con privazione del diritto a percepire aumenti retributivi sopravvenuti.
- prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l’Amm.ne formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale, una valutazione di insufficiente rendimento, a causa della reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell’amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento;
- assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell’arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall’amministrazione;
- ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’amministrazione per motivate esigenze di servizio
FUNZIONE DOCENTE E INCOMPATIBILITÀ
sanzione: licenziamento con preavviso.
- falsa attestazione della presenza in servizio mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;
- falsità documentali o dichiarative connesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro o di progressioni di carriera;
- reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o minacciose o ingiuriose o moleste o comunque lesive dell’onore e della dignità personale altrui;
- condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l’interdizione perpetua dai pubblici uffici o l’estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro. Sanzione: licenziamento senza preavviso.
Fonte: sospensione cautelare art. 69, DLvo 150/09; art. 55-ter, DLvo 165/01; CM 88/10, pp. 15-22
Fonte: incompatibilità art. 508, DLvo 297/94
Fonte: nuovi illeciti amministrativi art. 69 DLvo 150/09; art. 55-bis, co.7; art. 55-quater; art. 55- sexies e art. 55-septies del DLvo 165/01; art. 512 del DLvo 297/94; CM 88/10, pp. 7-8 e pp. 10-14
RISORSE CONSIGLIATE PER TE: SANZIONI AL PERSONALE DOCENTE: VIOLAZIONE DEI PROPRI DOVERI.