DSA DOMANDE FREQUENTI
30 Risposte alle domande più frequenti sulla normativa per i Disturbi Specifici di Apprendimento.
Sulla diagnosi / certificazione
1. Le diagnosi hanno una scadenza? Si possono accettare diagnosi rilasciate diversi anni prima e mai aggiornate?
Attualmente la normativa non dice nulla sull’eventuale scadenza delle diagnosi che conservano pertanto la loro validità formale almeno per tutto il periodo degli studi.
È possibile che l’argomento verrà affrontato nel decreto applicativo previsto dall’art. 7 della L. 170.
Poiché le informazioni menzionate nella diagnosi sono però importanti per definire gli interventi didattici, in caso di diagnosi rilasciate da molto tempo la scuola può chiedere alla famiglia, nell’interesse dell’alunno, di aggiornare i documenti clinici redatti molto tempo prima.
2. Si segnalano a volte diagnosi poco chiare, vaghe, ambigue… Esempio: difficoltà anziché disturbi di apprendimento, manca il riferimento alla specificità del disturbo, livello intellettivo limite equiparato ai DSA, codice F81.9 e altri.
Per poter accedere alle tutele previste dalla L. 170 deve essere dichiarata in modo esplicito la presenza di almeno uno dei 4 DSA indicati nella Legge (art.1): dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia.
Può inoltre essere indicato, in generale, un Disturbo Specifico di Apprendimento (con questa esatta formulazione), o uno dei codici ICD10 corrispondente, che sono: F81.0 (dislessia), F81.1 (disgrafia e/o disortografia), F81.2 (discalculia), F81.2 (Disturbi misti delle capacità scolastiche: indica la presenza di due, o tre, dei precedenti).
Da notare che il codice F81.9 è riferito ad un disturbo non specifico, e quindi non è DSA.
3. Come si considerano le diagnosi che, pur senza dichiarare espressamente un DSA, dicono che la scuola deve applicare la Legge 170?
La scuola è tenuta ad applicare la L.170 solo in presenza di un DSA correttamente certificato.
Negli altri casi può comunque personalizzare il percorso didattico e applicare lo stesso, anche se non sono obbligatorie, molte delle tutele previste da questa legge.
4. È necessario che la diagnosi venga consegnata con un atto formale? Cosa succede se la diagnosi c’è ma la famiglia non la consegna a scuola? O la fa solo vedere…
La consegna formale è necessaria perché solo in questo caso la scuola è autorizzata ad applicare per l’alunno delle procedure diverse da quelle dei compagni.
“La famiglia è chiamata a formalizzare con la scuola un patto educativo/formativo che preveda l’autorizzazione a tutti i docenti del Consiglio di Classe – nel rispetto della privacy e della riservatezza del caso – ad applicare ogni strumento compensativo e le strategie dispensative ritenute idonee”
(Linee Guida – 6.5).
DSA DOMANDE FREQUENTI
5. Che differenza c’è tra Certificazione, Diagnosi, Relazione?
I tre termini vengo usati con significati diversi, secondo i luoghi, le prassi e i contesti.
In molti casi si parla di Certificazione in riferimento alla L.104 (con il sostegno), di Diagnosi per il DSA, mentre la Relazione contiene la descrizione delle difficoltà e delle potenzialità di un alunno ma senza diagnosi di DSA.
È una distinzione che non è per nulla codificata ed è necessario, in ogni caso, esaminare attentamente il contenuto.
Da notare che per attivare le tutele previste dalla L. 170 serve una dichiarazione di un’autorità sanitaria che ha il valore di una certificazione (nel senso che “certifica” la sussistenza di un DSA) indipendentemente da come venga chiamata.
DSA DOMANDE FREQUENTI
Sulla privacy
6. Come vanno conservati i documenti sui DSA?
Contengono informazioni sulla salute e quindi sono da considerare dati sensibili e come tali vanno conservati.
DSA DOMANDE FREQUENTI
7. A fine ciclo o in caso di trasferimento, si possono inviare i documenti specifici sul DSA (diagnosi, PDP o altro) alla nuova scuola?
La famiglia ha consegnato i documenti ad una specifica scuola, e solo a quella.
Prima di trasmetterli ad altre scuole è necessario chiedere l’autorizzazione ai genitori. Il procedimento è simile a quello in atto in caso di disabilità. DSA DOMANDE FREQUENTI
8. La famiglia può chiedere di tenere nascosto il disturbo e applicare solo forme di tutela che non siano visibili o riconoscibili come tali dai compagni?
Sì, rientra nel patto educativo famiglia-scuola previsto dalle Linee Guida (6.5).
Se la scuola ritiene che un vincolo del genere possa ridurre l’efficacia del piano didattico lo segnalerà alla famiglia, ma se essa insiste dovrà comunque attenersi.
DSA DOMANDE FREQUENTI
Sulla diagnosi precoce
9. È obbligatorio effettuare uno screening sulle difficoltà di letto-scrittura?
La rilevazione precoce delle difficoltà di apprendimento è prevista dall’art. 3, comma 1, della L. 170, ma su questo tema siamo in attesa di uno specifico decreto attuativo e di successivi protocolli regionali.
Per adesso, pertanto, non può essere obbligatoria.
10. Esiste un elenco dei Centri Privati Accreditati dalla Regione Veneto che possono rilasciare diagnosi di DSA valide ai fini della Legge 170?
No, non è stato possibile a tutt’oggi avere un elenco del genere. In caso di dubbi si formula una richiesta alla propria Regione di riferimento, attraverso UST e USR, che risponde rapidamente sul caso specifico.
11. A chi possono rivolgersi gli studenti maggiorenni per accertamenti e diagnosi di DSA?
Il “Centro Regionale di Riferimento per i Disturbi dell’Apprendimento” dell’ULSS della propria regione.
12. Quando effettua lo screening, o rilevazione precoce, la scuola deve chiedere l’autorizzazione ai genitori?
Secondo la Legge 170 (art. 3, comma 1) è sufficiente informare i genitori e non è necessario chiedere il consenso.
Da osservare del resto che se ci si attiene alla misurazione delle abilità di letto-scrittura (come si fa quasi sempre) siamo nel campo della valutazione degli apprendimenti, di piena competenza della scuola. DSA DOMANDE FREQUENTI
Sulla programmazione e il Piano Didattico Personalizzato
13. Il PDP è obbligatorio?
Formalmente no. Secondo il DM del 12-7-11 cita testualmente:
“La scuola garantisce ed esplicita, nei confronti di alunni e studenti con DSA, interventi didattici individualizzati e personalizzati, anche attraverso la redazione di un Piano didattico personalizzato”.
Ma nelle Linee Guida (3.1) si dice che:
“la scuola predispone, nelle forme ritenute idonee e in tempi che non superino il primo trimestre scolastico, un documento” … e ne specifica il contenuto.
Pertanto si può decidere volendo di chiamarlo in modo diverso, ma un documento di programmazione è di fatto obbligatorio.
DSA DOMANDE FREQUENTI
14. Esiste per il PDP un modello unico?
No, la scelta è affidata alla scuola.
Basta che contenga le voci indicate nelle Linee Guida (3.1), articolate per disciplina: dati anagrafici dell’alunno; tipologia di disturbo; attività didattiche individualizzate; attività didattiche personalizzate; strumenti compensativi utilizzati; misure dispensative adottate; forme di verifica e valutazione personalizzate.
15. Che differenza c’è tra didattica individualizzata e personalizzata? È indispensabile specificare le due tipologie di intervento?
Come è noto l’argomento è affrontato nelle Linee Guida (3).
In estrema sintesi:
L’azione formativa individualizzata pone obiettivi comuni per tutti i componenti del gruppo-classe, ma è concepita adattando le metodologie in funzione delle caratteristiche individuali dei discenti; – l’azione formativa personalizzata può porsi obiettivi diversi per ciascun discente.
Non è indispensabile separare le due tipologie di intervento (non viene fatto neppure nel modello di pdp-primaria fornito dal MIUR).
16. Chi ha il compito di definire la progettazione didattica per gli alunni con DSA?
La redazione del PDP è di competenza della scuola.
È prevista la collaborazione della famiglia (Linee Guida 3.1):
“Nella predisposizione della documentazione in questione è fondamentale il raccordo con la famiglia, che può comunicare alla scuola eventuali osservazioni…”
17. Il “Patto educativo” è obbligatorio? Cosa significa e cosa comporta la sottoscrizione di un patto? DSA DOMANDE FREQUENTI
L’unico patto educativo previsto esplicitamente dalla normativa è quello, già citato (Linee Guida 6.5):
“La famiglia chiamata a formalizzare con la scuola un patto educativo/formativo che preveda l’autorizzazione a tutti i docenti del Consiglio di Classe – nel rispetto della privacy e della riservatezza del caso – ad applicare ogni strumento compensativo e le strategie dispensative ritenute idonee”.
In alcuni modelli di PDP (ad esempio quelli dell’AID) è prevista una sezione chiamata “Patto con la famiglia” che descrive gli impegni educativi che la famiglia si assume.
Questa sezione non è inclusa nell’elenco delle voci obbligatoriamente previste per il PDP e ciascuna scuola, autonomamente, può decidere se inserirla o meno nel piano, per tutti o solo se si ravvisano alcune necessità o condizioni.
Si osserva che sarebbe forse più corretto chiamare questa sezione “Impegni della famiglia” mentre le altre sezioni andrebbero considerate come “Impegni della scuola” e tutto il PDP, nel suo insieme, rappresenta il patto educativo.
È bene riflettere anche sul fatto che il patto può anche non venire rispettato e sarebbe bene decidere prima, per quanto possibile, come agire in questi casi.
18. È necessaria una riunione di progettazione? Se sì, chi la convoca? Devono partecipare i genitori e i servizi?
È una decisione che rientra nell’autonomia della scuola.
Linee Guida, 3.1:
“La scuola predispone, nelle forme ritenute idonee“.
19. I genitori possono esigere incontri specifici, aggiuntivi, con singoli docenti o Consiglio di Classe, per discutere i problemi dei loro figli?
L’argomento è affrontato nelle Linee Guida (6.5 La Famiglia):
“Le istituzioni scolastiche cureranno di predisporre incontri con le famiglie coinvolte a cadenza mensile o bimestrale, a seconda delle opportunità e delle singole situazioni in esame, affinché l’operato dei docenti risulti conosciuto, condiviso e, ove necessario, coordinato con l’azione educativa della famiglia stessa.”
Sulla tipologia di questi incontri (singoli, collettivi, intero Consiglio o team) decide la scuola.
20. Chi firma il PDP? E a che titolo lo firmano i genitori? DSA DOMANDE FREQUENTI
Il documento previsto dalle Linee Guida, PDP o come lo si vuole chiamare, è sottoscritto certamente dalla scuola.
Si presume da chi l’ha redatto, in base alle modalità definite autonomamente dall’istituzione scolastica.
È opportuna anche la firma dei genitori ma è bene chiarirne preventivamente il valore.
I genitori possono firmare per semplice presa visione, oppure per attestare che c’è stato effettivamente il raccordo previsto dalle Linee Guida, oppure per esprimere consenso verso le decisioni prese dalla scuola o, infine, per assumere gli eventuali impegni esplicitati nell’apposita sezione.
Il valore della firma nei quattro casi è evidentemente molto diverso ed è bene prevenire eventuali equivoci.
Nella redazione del PDP la scuola può prevedere il coinvolgimento, e la conseguente firma, di altre figure professionali.
21. Cosa succede se i genitori si rifiutano di firmare il PDP?
Ci si augura che sia stato intanto ben chiarito il significato della firma richiesta, secondo le osservazioni del punto precedente.
Si può eventualmente provare a ridurre la valenza della firma. In caso di disaccordo persistente, la scuola procede comunque alla stesura del Piano specificando come si è raccordata con la famiglia e come ha considerato le osservazione da essa formulate.
22. Cosa fare se la diagnosi contiene indicazioni didattiche che la scuola non condivide?
È certamente utile un confronto, ma in ogni caso prevale l’autonomia didattica e organizzativa della scuola.
23. La scuola è obbligata a stendere il PDP anche per gli alunni che vengono diagnosticati nel corso dell’anno scolastico? Esiste un limite o una scadenza?
Secondo le Linee Guida (3.1) il documento di programmazione va redatto entro il primo trimestre scolastico.
Nulla è detto espressamente sulle diagnosi consegnate ad anno iniziato ma, per analogia, si può ritenere che la scuola abbia comunque tre mesi di tempo per attivarsi.
Sulla Valutazione
24. Fino a che punto si possono applicare “misure dispensative” senza compromettere la promozione e, in generale, la validità del titolo di studio? Chi decide se le prestazioni sono o no “essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere”?(L. 170)
Secondo le Linee Guida (punto 3) nelle scelta delle opportune misure dispensative si dovrà in ogni caso evitare di differenziare, in ordine agli obiettivi, il percorso di apprendimento dell’alunno o dello studente con DSA.
Le decisioni in merito rientrano nella valutazione degli apprendimenti e sono di competenza della scuola. DSA DOMANDE FREQUENTI
25. Si possono somministrare prove di valutazione diverse dai compagni? Facilitate, semplificate, abbreviate… In sede di esame, nelle normali prove di verifica durante l’anno, nelle prove INVALSI?
In sede di esame il candidato con DSA sostiene le stesse prove dei compagni; può usufruire di tempi più lunghi ed usare strumenti compensativi, ma non sono previste prove equipollenti tranne in caso di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera (il colloquio orale che sostituisce la prova scritta si può considerare infatti come una prova equipollente).
Nelle prove di verifica svolte durante l’anno sono ammesse delle personalizzazioni, da specificare nel Piano Didattico Personalizzato.doc (5542 download ) , che avranno una funzione soprattutto educativa, per portare l’alunno ad una sufficiente autonomia in vista dell’esame e ad un miglior uso funzionale degli strumenti compensativi.
Se non è possibile fornire tempi più lunghi (come quasi sempre al di fuori dell’esame) si dovrà necessariamente ridurre in proporzione il numero di consegne richieste.
Sarà una riduzione di tipo quantitativo, non qualitativo; la prova dovrà cioè consentire di accertare, anche se con un numero minore di domande, esercizi o altro, il raggiungimento degli stessi obiettivi.
26. Come sostengono gli alunni con DSA le prove INVALSI?
Per la prova INVALSI d’esame vale quanto detto sopra.
Nelle prove INVALSI finalizzate al Sistema Nazionale di Valutazione la scuola può somministrare la prova ai DSA come meglio crede, purché non infici la prova degli altri: se, ad esempio, si ritiene necessaria la lettura ad alta voce delle consegne si dovrà collocare l’alunno in un’aula separata mentre se si usa un computer con sintesi vocale potranno essere sufficienti delle cuffie.
Le prove degli alunni con DSA non vanno conteggiate nella valutazione di istituto.
Sulla lingua straniera
27. È possibile l’esonero dalla lingua straniera nel primo ciclo?
Esplicitamente il DM del 12-7-11 non fa nessuna distinzione tra primo e secondo ciclo, anche se l’art. 6 comma 6, parlando di percorso differenziato, fa riferimento al D.P.R. n.323/1998 che riguarda solo il secondo ciclo (Regolamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore).
È stato riferito che la prossima Ordinanza Ministeriale sugli esami specificherà che gli alunni DSA del primo ciclo esonerati dalla lingua straniera potranno iscriversi alla secondaria di secondo grado ma solo per il conseguimento di un attestato di credito formativo, analogamente a quello che si fa per gli alunni disabili che non hanno superato l’esame.
DSA DOMANDE FREQUENTI
28. È possibile esonerare dalla seconda lingua straniera?
Il DM 12-7-11 non fa nessuna distinzione neppure tra prima e seconda lingua straniera e si applicano pertanto le stesse identiche procedure per cui anche l’esonero della sola seconda lingua straniera comporta la perdita della validità del titolo di studio.
29. Nel momento in cui si decide su dispensa dalle prove scritte o esonero totale, la scuola deve solo attenersi a quanto deciso da altri (specialisti, famiglia) o può intervenire nella scelta in base a considerazioni didattiche?
Secondo il DM 12-7-11, art. 6 comma 5 e 6, solo gli specialisti e la famiglia hanno discrezionalità in questo campo, sia per l’esonero che per la dispensa.
La scuola può opporsi solo in base a considerazioni generali, legate alla funzione delle lingue straniere rispetto allo specifico percorso di studi, non per valutazioni didattico-educative riferite al singolo alunno.
Certamente, in caso di dispensa, spetta alla scuola decidere come sostituire con prove orali le prove scritte.
30. Il latino può essere considerato una lingua straniera? DSA DOMANDE FREQUENTI
Il latino non può essere considerato una lingua straniera e pertanto non si applica la dispensa prevista dal DM 12-7-11.
Una nota ministeriale del 2007 (4674 del 10-5-07) equiparava latino e greco alle lingue straniere (o, meglio,”non italiane”) ma è stata espressamente abrogata dal DM del 2011.
Spero questo articolo possa esserti stato d’aiuto.
Scarica l’intero articolo in PDF QUI.pdf (3633 download ) .
RISORSE PER TE: I FONDAMENTALI RIFERIMENTI NORMATIVI SUI DSA
Se hai voglia di confrontarti con me contattami pure sulla mia pagina Facebook:
DIDATTICA PERSUASIVA