DISABILITÀ CERTIFICATA A SCUOLA
I normali bisogni educativi di tutti gli studenti diventano “speciali” per gli studenti con disabilità certificata in quanto richiedono un’attenzione pedagogico/didattica particolare.
La scuola, in collaborazione con la famiglia, gli operatori dei servizi socio- sanitari e le realtà territoriali, progetta percorsi educativi e didattici individualizzati, per sostenere il diritto di questi studenti ad un processo d’integrazione.
I percorsi vanno a costruire il progetto di vita dello studente che trova la sua declinazione nella definizione delle attività educativo/didattiche, nella scelta degli obiettivi a medio e lungo termine, nell’accompagnamento formativo e nelle modalità di valutazione.
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LA DOCUMENTAZIONE: RACCOLTA E PASSAGGIO DELLE INFORMAZIONI
Il docente referente raccoglie e aggiorna con l’ausilio del Consiglio di classe le informazioni relative allo studente certificato, rilevanti ai fini della promozione e realizzazione dell’integrazione e dell’inclusione per il pieno esercizio del diritto all’istruzione e formazione.
Le informazioni, necessarie al fine di garantire il pieno esercizio del diritto all’istruzione ed alla formazione degli studenti con BES, vengono trasmesse dal Dirigente scolastico alle istituzioni scolastiche e formative coinvolte, come previsto dal Regolamento provinciale che ha esteso la norma per il trattamento dei dati anche a tutti gli studenti certificati ai sensi della L. 104/1992.
All’atto dell’iscrizione la famiglia viene messa a conoscenza della trasmissione del fascicolo personale da un ordine di scuola all’altro.
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FASCICOLO PERSONALE DELLO STUDENTE
Il fascicolo personale dello studente con BES, nell’ottica del progetto di vita, accompagna lo studente dal suo ingresso nella scuola primaria fino al termine del suo percorso scolastico e formativo.
Area BES – Linee Guida 2012 20 Esso contiene:
· la certificazione ai sensi della L. 104/1992;
· la Diagnosi Funzionale (DF);
· il Profilo Dinamico Funzionale (PDF);
· il Piano Educativo Individualizzato (PEI);
· la relazione finale e le verifiche periodiche e di fine anno scolastico. La consultazione del fascicolo personale, definito nelle modalità dal Dirigente scolastico, risulta importante perché consente a tutti gli educatori coinvolti di reperire le informazioni opportune, in particolare nei momenti di passaggio di grado scolastico.
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LA CERTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 104/1992
la certificazione deve fare riferimento al codice ICD 10 (International Classification of Diseases and related health problems – Classificazione statistica Internazionale delle Malattie e dei problemi sanitari correlati – Decima revisione) nonché al “Codice di raggruppamento delle categorie diagnostiche”.
La certificazione completa deve contenere pertanto entrambi i codici; è opportuno verificare che all’atto della consegna del certificato da parte della famiglia entrambi i codici siano presenti.
Nel caso in cui non comparissero la scuola deve provvedere a richiedere la presentazione della certificazione completa.
La diagnosi viene rilasciata da un neuropsichiatra infantile o psicologo della ULSS di appartenenza o di Enti accreditati. DIVERSABILITÀ CERTIFICATA A SCUOLA
La famiglia è chiamata a presentare la certificazione nel momento dell’iscrizione. Ciascun certificato riporta la durata della validità del certificato stesso.
Al Consiglio di classe spetta la responsabilità di una progettazione individualizzata, per consentire allo studente di ottenere i migliori risultati possibili in relazione alle proprie capacità.
Solo così la certificazione assume un significato educativo, piuttosto che sanitario, essendo considerata il presupposto su cui fondare, attraverso la DF e il PDF, il progetto d’intervento per la realizzazione delle modalità didattiche individualizzate.
Nel caso in cui l’Istituzione scolastica, e nello specifico un Consiglio di classe, rilevi a carico di studenti non certificati difficoltà nell’apprendimento o nella relazione tali da suggerire l’utilità di una valutazione clinica, è necessario che:
· i docenti del Consiglio di classe si confrontino sul tipo di difficoltà rilevate in relazione alle scelte didattiche e alle strategie adottate per quello studente;
· previa condivisione con il Dirigente scolastico, si contatti la famiglia, alla quale compete la richiesta di contatto e di valutazione in carico e dell’eventuale successiva certificazione all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari;
· la scuola predisponga una relazione, che la famiglia consegnerà allo specialista, nella quale si descrivono le difficoltà d’apprendimento, relazionali e/o comportamentali rilevate, e le azioni educative e didattiche messe in atto fino a quel momento.
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LA DIAGNOSI FUNZIONALE (DF)
La Diagnosi Funzionale (DF) è la base indispensabile per una buona definizione del PDF e del PEI. In essa lo specialista valuta il funzionamento globale dello studente, evidenziando nelle diverse aree di punti di forza e di debolezza.
Essa, quindi, fornisce un quadro articolato dello studente, su cui costruire una serie percorribile di obiettivi e di attività concrete relativamente a quella specifica situazione.
La stesura della diagnosi funzionale compete allo specialista della struttura sanitaria pubblica o privata accreditata.
Viene consegnata alla famiglia che ne presenta copia alla scuola.
La diagnosi funzionale è aggiornata in base all’evoluzione dello studente e viene redatta al momento della presa in carico e ad ogni passaggio da un grado all’altro dell’istruzione.
Allo specialista compete pure la partecipazione agli incontri con gli operatori dell’istituzione scolastica e formativa previsti dalla legge.
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IL PROFILO DINAMICO FUNZIONALE (PDF)
Dopo un iniziale periodo di osservazione pedagogica, e sulla base dei dati riportati dalla Diagnosi funzionale, si provvede alla stesura del Profilo dinamico funzionale (PDF).
Il PDF fa parte della documentazione obbligatoria (L. 104/1992 art. 12) e viene redatto dall’equipe composta dai docenti curricolari e di sostegno, dai referenti socio-sanitari insieme alla famiglia dell’alunno.
Il documento indica, in via prioritaria, “il prevedibile livello di sviluppo che l’alunno in situazione di handicap dimostra di possedere nei tempi brevi e nei tempi medi” (DPR. 24.02.1994 art. 4).
Il PDF pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento, conseguenti alla situazione di disabilità, sia le possibilità di recupero. Serve, quindi, a rilevare i bisogni ed a calibrare correttamente l’intervento formativo ed educativo.
Il docente referente, raccolte le osservazioni del Consiglio di classe effettuate da ciascun docente e relative alle diverse aree (affettivo/relazionale, della comunicazione, linguistica, sensoriale, motorio/prassica, neuropsicologica, dell’autonomia, cognitiva, dell’apprendimento), predispone una bozza del documento che sarà presentata e discussa dal Consiglio di classe.
In sede d’incontro d’équipe il PDF viene redatto nella sua forma finale e condiviso da quanti hanno partecipato alla sua stesura.
Il PDF viene predisposto all’inizio del percorso scolastico e nel passaggio da un grado di scuola all’altro; viene aggiornato periodicamente in relazione all’evoluzione dello studente, orientativamente ogni due anni, e comunque ogni volta si evidenzino cambiamenti significativi nello sviluppo funzionale dello studente. Ogni aggiornamento del PDF non sostituisce, ma integra il precedente, costituendo in questo modo un’importante fonte di informazioni sull’intero percorso scolastico dello studente.
Il PDF condiviso costituisce il punto di partenza per la progettazione dell’intervento formativo ed educativo e la successiva elaborazione del PEI.
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IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI)
Il PEI descrive il progetto per il singolo studente, elaborato con il contributo di tutti i docenti e gli operatori coinvolti (docenti curricolari, docenti specializzati, assistenti educatori, facilitatori della comunicazione, operatori dei servizi e del territorio), attraverso l’osservazione pedagogica e la documentazione raccolta sullo studente e sul contesto scolastico e territoriale.
Viene redatto nei primi mesi di ogni anno scolastico a cura del docente referente, e diventa il documento base negli incontri di verifica e ri-progettazione tra gli operatori della scuola, la famiglia ed i servizi sanitari e/o sociali.
Il PEI è anche un patto tra la scuola, la famiglia e lo studente stesso perché in esso si evidenziano gli obiettivi, i risultati attesi e la valutazione.
La famiglia, attraverso il PEI, è a conoscenza di ciò che si fa a scuola e collabora per la parte che le compete.
I docenti, sottoscrivendolo, si impegnano, ciascuno per la propria parte, a realizzare il percorso previsto per lo studente.
Elaborato sulla base degli elementi raccolti da ciascuno, mette in comunicazione tutti gli attori del processo, attraverso l’individuazione di strategie didattiche e metodologiche che possano fungere da cerniera tra lo studente disabile e i suoi compagni di classe e tra i docenti di classe e di sostegno. DISABILITÀ CERTIFICATA A SCUOLA
Il PEI diventa così uno strumento utile per attivare anche una didattica differenziata che permetta allo studente con BES di seguire le attività della classe e, contemporaneamente, permetta una crescita della classe nella comprensione e nel supporto reciproco rispetto alla diversità di ciascuno.
Per la compilazione del PEI è importante che il Consiglio di Classe:
· stabilisca i livelli essenziali delle competenze e delle abilità di base in relazione alle capacità dello studente. È necessario tenere conto sia degli obiettivi raggiungibili dal singolo studente in relazione al suo punto di partenza, sia degli obiettivi minimi previsti dai Piani di studio per quel grado di scuola;
· individui modalità e tipologia per le verifiche dei risultati raggiunti che prevedano anche prove graduate e/o assimilabili a quelle del percorso della classe;
· definisca i soggetti (docenti di classe, docenti di supporto, facilitatori, assistenti educatori e altri operatori…) che concorrono alla progettazione delle verifiche e contribuiscono alla valutazione dello studente.
Per la scuola secondaria di secondo grado e l’istruzione e formazione professionale, la norma prevede la possibilità della stesura di due tipologie di PEI:
– PEI semplificato, che se svolto regolarmente, condurrà al rilascio della qualifica e del diploma.
Al suo interno i docenti delle singole discipline devono indicare quali sono gli obiettivi minimi che garantiscono l’essenzialità dei contenuti, permettendo allo studente di affrontare l’esame di Stato o di qualifica.
– PEI differenziato, che conduce ad un attestato di credito formativo. I docenti devono indicare i contenuti ritenuti adeguati alle capacità dello studente e il Consiglio di classe dovrà decidere sulla eventuale sostituzione delle discipline.
La scelta tra PEI semplificato e PEI differenziato va concordata con la famiglia.
Solo con il consenso della famiglia può essere fatta menzione esplicita sul documento di valutazione che gli obiettivi del PEI non sono riconducibili ai programmi ministeriali. Qualora la famiglia non condivida questa scelta, lo studente non può essere considerato in situazione di disabilità e quindi viene meno il suo diritto ad un PEI e a una valutazione differenziata.
In riferimento a queste due opzioni, è importante condividere con la famiglia la tipologia di PEI opportuna per lo studente, anche in prospettiva dell’esame di Stato o di qualifica e del conseguente inserimento nel mondo del lavoro.
Nel PEI e nella relazione finale saranno descritti il percorso e i risultati raggiunti in modo che, anche nel passaggio all’anno o al grado di scuola successivi, le informazioni definiscano le abilità e le competenze raggiunte dello studente.
È bene ricordare che un’adeguata comunicazione e una buona relazione con lo studente e la sua famiglia può favorire la gestione delle aspettative rispetto agli esiti del percorso.
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LA RELAZIONE FINALE
Al termine dell’anno scolastico il docente referente, sulla base delle informazioni fornitegli dai colleghi, stende una relazione che evidenzia: i progressi, i risultati raggiunti e le strategie rivelatesi efficaci. Discussa e condivisa nel Consiglio di classe, la relazione finale costituisce, insieme al PEI, la base di partenza per il successivo anno scolastico.
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LE MODALITÀ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE
La valutazione degli studenti con disabilità certificata è effettuata sulla base del PEI in relazione alle discipline previste e alle eventuali attività aggiuntive programmate.
Il Consiglio di classe definisce nel PEI i criteri didattici da adottare per le verifiche e per la valutazione.
Le prove di verifica possono essere uguali o differenziate rispetto a quelle della classe, in relazione alla tipologia di PEI progettata. Laddove sia possibile si consiglia di non differenziare le prove scritte articolandole piuttosto in richieste graduate a difficoltà crescente.
I colloqui orali e le prove in attività pratiche o espressive hanno valore complementare e/o compensativo e concorrono a definire le competenze raggiunte.
La valutazione intermedia e finale dello studente deve essere congruente con quanto definito nel PEI. DISABILITÀ CERTIFICATA A SCUOLA
Per la scuola secondaria di secondo grado e l’istruzione e formazione professionale:
– in caso di percorso semplificato, in una o più discipline per il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti, la valutazione fa riferimento al percorso della classe;
– in caso di percorso differenziato, nell’apprendimento di una o più discipline, verrà espresso un giudizio di valutazione che tenga conto delle conoscenze di partenza e del percorso effettivamente svolto. DISABILITÀ CERTIFICATA A SCUOLA
Di ciò va fatta menzione esplicita sul relativo documento di valutazione (“votazione riferita al PEI e non ai programmi ministeriali ex art. 13 O.M. 80/1995”). In caso di esonero temporaneo, parziale o totale dall’apprendimento di una o più discipline, nella scheda di valutazione può essere utilizzata la dicitura “ esonerato ” o “ non prevista nel PEI ” definendone il periodo.
Per l’istruzione e formazione professionale, fino alla definizione del nuovo modello di scheda personale di valutazione coerente con i nuovi Piani di studio provinciali, le indicazioni sopraccitate sono quelle già in essere nella fase sperimentale di adozione dello strumento.
È possibile predisporre e realizzare progetti di istruzione e formazione professionale per gli studenti con certificazione ai sensi della L. 104/1992 fino al compimento del ventesimo anno di età. In accordo con il Dipartimento della Conoscenza è possibile pure proporre percorsi di istruzione e formazione professionale volti all’inserimento lavorativo anche fino al venticinquesimo anno di età.
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L’ESAME CONCLUSIVO NEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE
Nella scuola secondaria di secondo grado e nell’istruzione e formazione professionale per gli studenti con disabilità certificata si devono osservare alcune norme necessarie ai fini del riconoscimento del valore legale del titolo di studio:
– per gli studenti con PEI semplificato, nella scuola secondaria di secondo grado sono previste le stesse prove degli altri studenti oppure sono consentite prove equipollenti con eventuali tempi più lunghi nello svolgimento. Il superamento delle prove consente il rilascio del diploma.
– per gli studenti con PEI differenziato va effettuata la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi fissati, prevedendo prove differenziate. In questo caso è previsto il rilascio di una certificazione di competenze e non del diploma.
È opportuno ricordare che nel secondo grado dell’istruzione e nell’istruzione e formazione professionale, nel caso in cui uno studente che segue un PEI differenziato riesca a raggiungere una preparazione compatibile con il livello essenziale della classe frequentata, lo stesso può essere riammesso al percorso regolare.
In occasione degli scrutini, quindi, il Consiglio di classe dovrà valutare gli esiti e sancire un’ammissione alla classe successiva con pieno valore legale.
Non sarà più indicato sulla scheda di valutazione alcun riferimento al PEI e alla fine del percorso scolastico lo studente potrà accedere agli esami di qualifica e di Stato.
Per approfondire:
Legge quadro per l’assistenza e l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate 5 febbraio 1992, n. 104
DPP. 8 maggio 2008, n. 17-124 /Leg. artt. 3 e 5
DPP. 7 ottobre 2010 n. 22 – 54/Leg. art. 12 – Regolamento
Spero questo articolo possa esserti stato d’aiuto.
RISORSE PER TE: LINEE GUIDA IN PRESENZA DI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
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