bullismo-violazione-del-diritto-civile
Le attività di Bullismo configurano una violazione della norme di Diritto Penali e Civile (illecito civile), in questo breve articolo si vedranno in dettaglio queste ultime con i principali riferimenti normativi e giuridici:
Il riferimento giuridico dell’illecito civile è l’ art. 2043 c.c.:
“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno ”.
Per chiedere il risarcimento del danno la vittima del fatto deve rivolgersi ad un avvocato ed intraprendere una causa davanti al Giudice Civile, salvo che venga raggiunto prima del processo un accordo transattivo tra le parti.
La vittima del bullismo o cyberbullismo, subisce un danno ingiusto (anche se non volontario) alla propria persona e/o alle proprie cose e pertanto tale danno è risarcibile.
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Danni riconosciuti dalla legge e che possono essere risarciti:
• morale (patire sofferenze fisiche o morali, turbamento dello stato d’animo della vittima, lacrime, dolori, patemi d’animo);
• biologico (danno riguardante la salute e l’integrità fisica e psichica della persona);
• esistenziale (danno alla persona, alla sua esistenza, alla qualità della vita, alla vita di relazione, alla riservatezza, alla reputazione, all’immagine, all’autodeterminazione sessuale).
Il danno esistenziale è dato dal non poter più fare, doversi comportare diversamente da come si desidera, dovere agire altrimenti, essere costretti a relazionarsi diversamente.
Vanno distinte le diverse responsabilità negli atti di Bullismo, in particolare si identificano:
A) Responsabilità del bullo minore.
In caso di Responsabilità del Cyberbullo minore, trova applicazione l’ art. 2046 del c.c.. Anche il minore, pertanto, se ritenuto capace di intendere e volere, può essere considerato responsabile delle conseguenze degli atti di bullismo insieme ai genitori e alla Scuola;
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B) Culpa in vigilando e in educando dei genitori.
Nel caso di Culpa in Vigilando e in Educando dei Genitori si applica l’ articolo 2048 del codice civile.
Il non esercitare una vigilanza adeguata all’età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minorenne che sia capace di intendere e di volere.
Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minorenne, in quanto non ha autonomia patrimoniale.
A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.
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C) Culpa in vigilando, in Educando e in Organizzando della Scuola.
Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all’Art. 2048 del codice civile, secondo comma , che stabilisce che “ i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza ”.
Si tratta di una responsabilità aggravata, in quanto, la presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito.
Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare “misure preventive” atte a scongiurare situazione antigiuridiche.
Spero questo articolo possa esserti stato d’aiuto.
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