Bullismo e cyberbullismo: reati e responsabilità.
Chi compie atti di bullismo e cyberbullismo è responsabile di reati penali e danni civili. I ragazzi e le ragazze che fanno azioni di bullismo possono commettere reati. Secondo il codice penale italiano i comportamenti penalmente rilevanti in questi casi sono:
– percosse (art. 581),
– lesione personale (art. 582),
– ingiuria (art. 594),
– diffamazione (art. 595),
– violenza privata (art. 610),
– minaccia (art. 612),
– danneggiamento (art. 635).
Nei casi più gravi, basta la denuncia ad un organo di polizia o all’autorità giudiziaria per attivare un procedimento penale (p.es. lesioni gravi, minaccia grave, molestie); negli altri casi, la denuncia deve contenere la richiesta che si proceda penalmente contro l’autore di reato (querela).
Cosa succede quando un minore commette un reato o procura un danno? Quali sono le responsabilità dei genitori e dei docenti/educatori? Per il nostro ordinamento l’imputabilità penale (ossia la responsabilità personale per i reati commessi) scatta al quattordicesimo anno.
La legge sancisce che;
“nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se al momento in cui l’ha commesso, non era imputabile”. Cosa si intende per “imputabilità”?
Vuol dire avere la cosiddetta “capacità d’intendere e volere”.
BULLISMO E CYBERBULLISMO: REATI E RESPONSABILITÀ.
Dunque, per poter avviare un procedimento penale nei confronti di un minore è necessario:
1) che abbia almeno compiuto 14 anni;
2) che, comunque, anche se maggiore di 14 anni, fosse cosciente e volente al momento del comportamento, cioè in grado di intendere e volere (tale non sarebbe, per esempio, un ragazzo con degli handicap psichici)Il più delle volte l’atto di bullismo viola sia la legge penale, sia quella
civile, quindi può dar vita a due processi, l’uno penale e l’altro civile.
Le responsabilità per atti di bullismo e cyberbullismo compiute dal minorenne possono ricadere anche su:
– i genitori, perché devono educare adeguatamente e vigilare, in maniera adeguata all’età del figlio, cercando di correggerne comportamenti devianti. Questa responsabilità generale persiste anche per gli atti compiuti nei tempi di affidamento alla scuola.
– gli insegnanti e la scuola: perché nei periodi in cui il minore viene affidato all’istituzione scolastica il docente è responsabile della vigilanza sulle sue azioni e ha il dovere di impedire comportamenti dannosi verso gli altri ragazzi, insegnanti e personale scolastico o verso le strutture della
scuola stessa.
A pagare in primis sarà la scuola, che poi potrà rivalersi sul singolo insegnante. La responsabilità si estende ovviamente anche a viaggi, gite scolastiche, manifestazioni sportive organizzate dalla scuola.
BULLISMO E CYBERBULLISMO: REATI E RESPONSABILITÀ.
Responsabilità dei genitori
Se ricorrono le due condizioni, il minore risponde per le proprie azioni davanti al Tribunale per i minorenni. Se invece non ha compiuto i 14 anni, non risponde penalmente per l’evento, ma i genitori saranno tenuti al risarcimento del danno, per presunta “culpa in educando”, così come previsto dal codice civile per i fatti commessi dal figlio.
Non c’è responsabilità penale dei genitori perché la responsabilità penale è personale.
Se i genitori riescono fornire la prova di aver fatto di tutto per impedire il fatto, possono essere esonerati dall’obbligo di risarcire il danno causato dal figlio.
Ma questo tipo di prova è molto difficile da produrre, perché significa poter dare evidenza certa:
– di aver educato e istruito adeguatamente il figlio (valutazione che viene dal giudice commisurata alle circostanze, ovvero tra l’altro alle condizioni economiche della famiglia e all’ambiente sociale a cui appartiene),
– di vigilare attentamente e costantemente sulla sua condotta,
– di non aver in alcun modo potuto impedire il fatto, stante l’imprevedibilità e repentinità, in concreto, dell’azione dannosa. Qui va precisato che una condotta come ad esempio il cyber-bullismo, per sua definizione reiterata, difficilmente sarebbe considerata fatto repentino e imprevedibile, in virtù del quale si possa riconoscere l’esonero di responsabilità del genitore.
BULLISMO E CYBERBULLISMO: REATI E RESPONSABILITÀ.
Responsabilità degli insegnanti
Cosa succede nel caso di comportamenti penalmente rilevanti o di danni procurati ad esempio a scuola, durante una gita scolastica? In questi casi interviene l’art. 2048 codice civile che recita:
“I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”
e l’art. art.61 della L. 312/1980 n. 312 che recita:
“La responsabilità patrimoniale di personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all’Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell’esercizio della vigilanza sugli alunni stessi”.
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Se si tratta di una scuola pubblica, la responsabilità si estende alla pubblica amministrazione, che si surroga al suo personale nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi. Se si tratta di una scuola privata, sarà la proprietà dell’istituto a risponderne. Gli insegnanti potranno essere chiamati a rispondere personalmente solo in caso di azione di rivalsa per dolo o colpa grave, da parte dell’amministrazione.
L’insegnante ha un dovere di vigilanza e di conseguenza viene addebitata, in caso di comportamento illecito del minore affidato, una colpa presunta, cioè una “culpa in vigilando”, come inadempimento dell’obbligo di sorveglianza sugli allievi. Di questa colpa/responsabilità di può essere liberati dimostrando di non aver potuto impedire il fatto.
Praticamente significa che deve essersi trattato di un caso fortuito, non prevedibile o non superabile con la normale attenzione e diligenza di fronte allo specifico evento. Si tiene conto in questi casi dell’età e del grado di maturità dei ragazzi, della concreta situazione ambientale, etc.
Inoltre l’insegnante deve dimostrare di aver adottato in via preventiva le misure idonee ad evitare il la situazione di pericolo favorevole alla commissione del fatto dannoso.
Ma in quali momenti l’insegnante è responsabile?
Va considerato tutto il tempo dell’affidamento dell’alunno alla scuola. Quindi non soltanto le ore delle attività didattiche ma anche tutti gli altri momenti della vita scolastica, compresa la ricreazione, la pausa pranzo, la palestra, le uscite e i viaggi di istruzione ecc.
BULLISMO E CYBERBULLISMO: REATI E RESPONSABILITÀ.
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