BULLISMO COSA DICE LA NORMATIVA VIGENTE.
L’immaturità e l’imputabilità dei minorenni.
Nel nostro sistema ordinamentale il minore di quattordici anni non è imputabile (art. 97 c.p.) e quindi non può essere chiamato a rispondere, con l’applicazione delle normali norme di natura sostanziale e processuale, di fatti da lui commessi che costituiscano eventuali ipotesi di reato.
Sostanzialmente si ritiene che la presunta immaturità derivante dalla giovane età del soggetto costituisca un fattore di esonero dalla responsabilità penale per la consumazione di condotte devianti. BULLISMO COSA DICE LA NORMATIVA VIGENTE.
Peraltro, questa volta sotto il profilo soggettivo della vittima del reato, il limite anagrafico dell’es- sere infraquattordicenne è un dato che rileva ai fini di una presunta incapacità nell’adozione di determinate scelte riguardanti soprattutto la sfera sessuale.
In tal senso l’art. 609 quater c.p. (“Atti sessuali con minorenne”) punisce la condotta dell’adulto il quale, anche al di fuori delle ipotesi di consumazione delle condotte con violenza e minaccia, compie atti sessuali con persona, evidentemente consenziente, che al momento del fatto “non ha compiuto gli anni quattordici”.
Si tratta di norme che richiamano il principio della sostanziale incapacità del soggetto infraquattordicenne nel momento della presa di coscienza e della valutazione di comportamenti che provocano effetti nei confronti di terzi e della società (reati) o di se stessi (scelte aventi risvolti sulla sfera personale).
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Sul piano della letteratura e del dibattito politico in generale, anche di respiro internazionale, occorre ricordare come numerose siano le sollecitazioni per abbassare la soglia anagrafica della “immaturità legale”, e quindi della imputabilità, e ciò sulla base della considerazione che gli adolescenti di oggi abbiano sviluppato una maggiore capacità delle percezione delle loro scelte rispetto ai loro coetanei di qualche tempo fa, laddove la comunicazione e le interazioni fra soggetti erano certamente più generiche e superficiali.
Il minore degli anni diciotto è invece imputabile.
(art. 98 c.p.) ma la sua storia giudiziaria, conseguente alla consumazione di un reato, è demandata alla conoscenza di un organismo particolare che è il Tribunale per i Minorenni.
Tale organismo giudiziario, (istituito con RDL del 20 luglio 1934 convertito nella L. 27 maggio 1935 n. 835), ha sede in ogni distretto di Corte di Appello, è composto da due magistrati e da due “cittadini benemeriti dell’assistenza sociale, scelti fra cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia (art. 2 legge istitutiva) ed ha competenza in materia penale, amministrativa e civile.
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Il processo penale a carico di imputati minorenni (disciplinato dal DPR 22 settembre 1998 n. 448) risulta ispirato al principio dell’adeguatezza dell’applicazione delle norme “alla personalità e alle esigenze educative del minorenne” (art. 1 “Principi generali del processo minorile”, DPR citato).
Taluni istituti – quali la possibilità di non procedere per irrilevanza penale del fatto, la sospensione del processo e la messa alla prova dell’accusato – sono tipici del processo penale a carico di imputati minorenni, non essendo previsti nel procedimento ordinario riguardante reati commessi da adulti.
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Il bullismo, lo stalking e la mancata consapevolezza di delinquere.
Esistono numerose situazioni che la scienza della comunicazione e la sociologia tendono ad inquadrare nel fenomeno del bullismo ma che in realtà, a prescindere dalle motivazioni personali che spingono alla commissione del gesto (rappresentazione della forza del singolo, emulazione, spinta dal gruppo), costituiscono veri e propri reati, soggetti, come tali, all’applicazione delle norme sostanziali del codice penale o delle leggi speciali.
Richiamando soltanto le situazioni maggiormente osservate in ambito scolastico, occorre ricordare che la detenzione di sostanza stupefacente per un uso non esclusivamente personale o la cessione a qualsiasi titolo della stessa costituisce violazione dell’art. 73 DPR 9 ottobre 1990 n. 309 con una previsione di pena che può andare, nell’ipotesi più attenuata, da uno a sei anni di reclusione.
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L’impossessamento di un oggetto, magari griffato, qualificato da un atto contestuale di minaccia – e cioè la prospettazione di un male ingiusto altrui il cui verificarsi dipende dall’agente – o di violenza diretta alla persona integra il delitto di rapina (art. 628 c.p.) che prevede l’irrogazione di una pena detentiva da tre a dieci anni di reclusione; la richiesta di un oggetto rafforzata, per indurre il proprietario alla cessione del bene, da minaccia o violenza, costituisce il delitto di estorsione (art. 629 c.p.) che prevede una sanzione detentiva da cinque a dieci anni di reclusione; il contatto repentino imposto, e non voluto dalla vittima, con una zona erogena del corpo integra il delitto di violenza sessuale (art. 609 bis c.p.) che prevede, nella ipotesi di minore rigore, una pena da cinque a dieci anni di reclusione riducibile fino ai due terzi.
Il nuovo reato c.d. di stalking, di cui all’art. 612 bis c.p. (“Atti persecutori”) prevede una condotta reiterata che può essere realizzata o attraverso la definita attività di minaccia oppure mediante la non tratteggiata attività di realizzazione di molestie che, in quanto non tipizzate, consentono una in- terpretazione più libera e maggiormente adeguata alla imprevedibile e fantasiosa condotta insidiosa realizzata dal reo (attività diffamatorie, furto di identità, rivelazione di dati sensibili della vittima, pedinamenti) anche attraverso i sistemi di comunicazione a diffusione informatica (CYBERBULLISMO). BULLISMO COSA DICE LA NORMATIVA VIGENTE.
Alla condotta deve poi conseguire, attraverso uno sviluppo eziologico, uno degli eventi alternativamente richiesti per l’integrazione della fattispecie e cioè: lo stato di ansia o di paura della parte lesa, ulteriormente qualificato come “grave e perdurante”; il fondato timore della vittima per l’incolumità propria o di persone a lei vicine; l’alterazione delle proprie abitudini di vita.
Tale reato è procedibile a querela di parte e prevede una pena detentiva da sei mesi a quattro anni di reclusione.
Fonte e approfondimento qui.
BULLISMO COSA DICE LA NORMATIVA VIGENTE.
Spero questo articolo possa esserti stato d’aiuto.
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