BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
In presenza di alunni con Bisogni Educativi Speciali, bisogna seguire determinate procedure per attuare interventi mirati a favorire la loro integrazione.
Il campo di intervento, a livello normativo, si estende all’intera area che comprende:
• Alunni disabili (legge 104/1992);
• Alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici (legge 170/2010);
• Alunni con svantaggio sociale e culturale;
• Alunni svantaggiati dalla non conoscenza della lingua italiana
Alla specificità individuale di ogni studente, la scuola è chiamata a rispondere con interventi e competenze didattiche e pedagogiche diversificate e, contemporaneamente, ben integrate tra loro.
Affinché la diversità sia effettivamente “dis-integrata”, essa è tenuta ad operare scelte organizzative che coinvolgano l’intero contesto scolastico e le famiglie. I percorsi individualizzati e personalizzati, tenendo conto delle reali esigenze dell’alunno, devono favorire i processi di integrazione e di inclusione dello stesso all’interno della classe e il raggiungimento degli obiettivi didattici.
L’osservazione pedagogica compete a tutti i docenti del Consiglio di classe e agli operatori che affiancano lo studente. Ha la finalità di raccogliere informazioni sugli aspetti cognitivi, emotivo-comportamentali e relazionali dello studente. Queste stesse informazioni vanno tempestivamente riferite alla funzione strumentale che si attiverà con azioni volte a verificare eventuali Bisogni dell’alunno.
Il Consiglio di classe definisce gli interventi didattico/educativi ed individua le strategie e le metodologie più utili per realizzare la piena partecipazione degli studenti con BES al normale contesto di apprendimento. BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
La normativa vigente richiama con forza la competenza del Consiglio di classe per l’analisi della situazione e la definizione dei bisogni dello studente.
A tale proposito è auspicabile che ciascun Consiglio di classe che deve prendere in considerazioni alunni con BES, sappia rendere efficaci i tempi dedicati all’analisi della situazione, alla progettazione e alla condivisione dei progetti personalizzati.
Prima di descrivere dettagliatamente le procedure per ogni ambito di Bisogni Educativi Speciali, occorre far presente alcune indicazioni generali fondamentali, a cui i docenti devono attenersi:
• Il PDP (Piano Didattico Personalizzato per i ragazzi che soffrono di Disturbi di Apprendimento – legge 170/2010 – esempio dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia, ecc..) e il PEP (Piano Educativo Personalizzato per tutti gli altri BES) vanno preparati con la collaborazione della funzione strumentale, che darà indicazioni in merito. BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
• Il PDP e PEP sono documenti importanti per la riuscita della didattica personalizzata di questi alunni, quindi è fondamentale che gli obiettivi, le strategie e metodologie didattiche con le misure dispensative e compensative, vengano scritte non tramite un “copia e incolla” da altre materie o fonti, ma vengano scritte tenendo conto degli obiettivi da raggiungere, della tabella riassuntiva con le misure dispensative, compensative e criteri di valutazione secondo la legge 170/2010 applicate alle diverse discipline.
• Il PDP e PEP vanno inviati al coordinatore di classe quanto prima e comunque entro i termini stabiliti in consiglio di classe; questo per attuare il prima possibile le misure previste a vantaggio del rendimento scolastico dell’alunno. BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
• il PDP o PEP finale, verrà firmato dal consiglio di classe, dal docente Funzione strumentale e dai genitori dell’allievo; successivamente verranno fatte due copie di questa documentazione, di cui una sarà archiviata nel fascicolo dell’alunno, mentre un’altra sarà fornita alla funzione strumentale
• Il consiglio di classe dovrà attenersi scrupolosamente a quanto scritto e indicato nel PDP
• Nel PDP o PEP si farà riferimento ai criteri di valutazione attuati nelle verifiche scritte e orali così come indicato dalla normativa; a tal proposito, così come suggerito dagli esperti dell’ufficio Interventi Educativi – Area BES DSA dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Vicenza, è meglio NON scrivere su ogni verifica gli adattamenti fatti, in quanto l’azione di evidenziare in una prova le personalizzazioni adottate a favore di un alunno con DSA ha molti più aspetti negativi che positivi.
La personalizzazione delle verifiche, se fatta secondo il DM 5669/11, ha il compito di evitare che il disturbo di apprendimento condizioni i risultati della prova indipendentemente dalle conoscenze o abilità dell’alunno. Non va considerata quindi come un favore o agevolazione, ma come atto di sostanziale equità. BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
Rimarcare pubblicamente, ad ogni prova, la personalizzazione tende a far apparire il tutto come una serie di concessioni e questo non solo non è giusto ma può aver ricadute pesanti su autostima e motivazione . Si possono scrivere annotazioni a proposito della verifica somministrata, se proprio necessario, nel registro elettronico.
Spero questo articolo possa esserti stato d’aiuto.
RISORSE PER TE: COOPERATIVE LEARNING COMPENSATIVO PER BES
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DIDATTICA PERSUASIVA